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D.M. Interno 27.02.2001

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. (G.U. 20.03.2001, n. 66)

Titolo I - Norme di carattere generale

Art. 1 -

1. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - successivamente denominato decreto del Presidente della Repubblica - quando occorra porre in uso nuovi registri dello stato civile, questi devono essere formati ed utilizzati conformemente a quanto stabilito per i registri precedentemente in uso, e vidimati dal prefetto o da un suo delegato, in applicazione dell'art. 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo le modalità già stabilite dall'art. 20 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, - successivamente denominato regio decreto -, come modificato dall'art. 235, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

2. Fino alla data indicata nel comma precedente a ciascuno dei registri sono allegati, in fascicoli separati per ogni atto formato, i documenti ricevuti o acquisiti dall'ufficiale dello stato civile. Tali fascicoli sono trasmessi al prefetto assieme al secondo originale dei registri, per essere depositati presso il suo ufficio.

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