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D.M. Interno 27.02.2001

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. (G.U. 20.03.2001, n. 66)

Titolo I - Norme di carattere generale

Art. 2 -

1. L'ufficiale dello stato civile che riceve un atto deve enunciare in esso tale sua qualità, specificando se agisce nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce ovvero di persona da lui delegata.

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