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D.M. Interno 27.02.2001

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. (G.U. 20.03.2001, n. 66)

Titolo I - Norme di carattere generale

Art. 3 -

1. Fino alla data indicata nell'art. 1, comma 1, le annotazioni previste dagli articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica sono eseguite nei registri in corso o in quelli depositati presso il comune dallo stesso ufficiale dello stato civile, dal cancelliere del tribunale in quelli depositati presso la cancelleria, da persona delegata dal prefetto in quelli depositati presso il suo ufficio.

2. Le annotazioni di cui al comma precedente sono direttamente formulate dall'ufficiale dello stato civile, che invia al procuratore della Repubblica o al prefetto competente copia di quelle che debbono essere eseguite rispettivamente anche nei registri depositati presso la cancelleria del tribunale o in quelli depositati presso l'ufficio del prefetto. Il procuratore della Repubblica o il prefetto, senza altra formalità, dispongono per la loro esecuzione.

3. Le annotazioni si eseguono, indifferentemente, a margine o in calce all'atto, seguendo l'ordine cronologico di esse. Se è esaurito tutto lo spazio destinato alle annotazioni, l'ufficiale dello stato civile, il cancelliere o la persona delegata dal prefetto che deve eseguirne altre sullo stesso atto, le iscrive su un foglio aggiuntivo, preventivamente vistato. Tale foglio, di cui deve essere fatta nota di richiamo nell'atto, è unito al rispettivo registro con apposizione del sigillo dell'ufficio nel punto di unione.

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