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D.M. Interno 27.02.2001

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. (G.U. 20.03.2001, n. 66)

Titolo I - Norme di carattere generale

Art. 5 -

1. Fino alla data indicata nell'art. 1, comma 1, continuano ad applicarsi agli atti dello stato civile formati mediante scritturazione a macchina, le disposizioni di cui al decreto 18 novembre 1967 del Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Le stesse disposizioni, per quanto possibile, si applicano agli atti formati mediante sistemi di scritturazione elettronica.

2. Gli adempimenti attribuiti al pretore dal decreto citato nel comma precedente sono di competenza del prefetto, in applicazione dell'art. 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

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