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D.M. Interno 27.02.2001

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. (G.U. 20.03.2001, n. 66)

Titolo II -Norme in materia di registri di cittadinanza

Art. 6 -

1. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica, si continuano ad utilizzare i registri di cittadinanza di cui all'art. 14 del regio decreto, come già formati a norma degli articoli 59 e 60 dello stesso regio decreto.

2. Nei registri di cittadinanza si iscrivono le dichiarazioni di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica e si trascrivono per riassunto gli atti di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica.

3. Le dichiarazioni di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica sono altresì annotate nell'atto di nascita dell'interessato. Le comunicazioni dell'esito dell'accertamento sulla cittadinanza sono pure annotate nello stesso atto di nascita e trascritte nei registri di cittadinanza, ai sensi dell'art. 24, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica. Si annotano, infine, nell'atto di nascita gli atti di cui all'art. 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica.

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