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D.M. Interno 27.02.2001

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. (G.U. 20.03.2001, n. 66)

Titolo III - Norme in materia di registri di nascita

Art. 10 -

1. Le dichiarazioni di nascita rese alla direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, unitamente all'attestazione di nascita, sono trasmesse in originale all'ufficiale dello stato civile competente, individuato a norma dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, che provvede alla loro trascrizione, conservando i documenti ricevuti agli atti dell'ufficio.

2. Si applicano anche per le dichiarazioni di nascita rese alla direzione sanitaria le disposizioni di cui all'art. 29, commi da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica.

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