D.M. Interno 27.02.2001
Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. (G.U. 20.03.2001, n. 66)
Titolo III - Norme in materia di registri di nascita
1. La comunicazione ricevuta dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'art. 30, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica è da lui annotata nell'indice annuale dei registri di nascita e conservata agli atti dell'ufficio.
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