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D.M. Interno 27.02.2001

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. (G.U. 20.03.2001, n. 66)

Titolo III - Norme in materia di registri di nascita

Art. 9 -

1. Nei registri di nascita si iscrivono le dichiarazioni e gli atti e si trascrivono per riassunto gli atti di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica e si annotano gli atti di cui all'art. 49 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Nella serie A della parte prima si iscrivono le dichiarazioni di nascita ricevute dall'ufficiale dello stato civile, comprese quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica.

Nella serie B della parte prima si iscrivono le dichiarazioni tardive di nascita di cui all'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, senza necessità di provvedimenti di convalida da parte dell'autorità giudiziaria e quelle di cui all'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica.

Nella serie A della parte seconda si trascrivono gli atti di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui la nascita ha avuto luogo occasionalmente.

Nella serie B della parte seconda si iscrivono o si trascrivono, secondo i casi, le dichiarazioni e gli atti di cui all'art. 28, comma 1, lettere da b) a d), e di cui al comma 2, nonché gli atti formati a norma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica.

2. Qualora il direttore della struttura che accoglie il bambino trovato, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica, anziché recarsi di persona dinanzi all'ufficiale dello stato civile ai fini della iscrizione del relativo processo verbale nei registri di nascita, trasmette comunicazione scritta, l'ufficiale dello stato civile la trascrive nella serie B della parte seconda dei registri di nascita.

Qualora non sia raggiunta la prova per la dete

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