D.M. Interno 27.02.2001
Titolo IV - Norme in materia di registri di matrimonio
1. Nei registri di matrimonio si iscrivono o si trascrivono le dichiarazioni e gli atti di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica e si annotano quelli di cui all'art. 69 del medesimo decreto.
Nella parte prima si iscrivono gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'ufficiale dello stato civile.
Nella serie A della parte seconda si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune dinanzi ai ministri di culto.
Nella serie B della parte seconda si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune dinanzi ai ministri di culto, già trascritti dall'ufficiale dello stato civile di quel comune nella serie A.
Nella serie C della parte seconda si trascrivono gli atti di cui all'art. 63, comma 2, lettere da b) ad h), del decreto del Presidente della Repubblica.
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