IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Interno 27.02.2001

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. (G.U. 20.03.2001, n. 66)

Titolo V - Norme in materia di registri di morte

Art. 17 -

1. Nei registri di morte si iscrivono le dichiarazioni e gli atti e si trascrivono per riassunto gli atti di cui agli articoli 71 e 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica e si annotano quelli di cui all'art. 81, comma 2, del medesimo decreto.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.