D.M. Interno 27.02.2001
Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. (G.U. 20.03.2001, n. 66)
Titolo V - Norme in materia di registri di morte
1. Nei registri di morte si iscrivono le dichiarazioni e gli atti e si trascrivono per riassunto gli atti di cui agli articoli 71 e 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica e si annotano quelli di cui all'art. 81, comma 2, del medesimo decreto.
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