D.I. Pubblica istruzione 01.02.2001, n. 44
Titolo I - Gestione finanziaria
Capo V - Gestioni economiche separate
1. Le istituzioni scolastiche, organizzate per la vendita di beni o servizi a favore di terzi, di cui all' articolo 33 , comma 2, lettera e), prevedono espressamente, nel programma annuale, uno specifico progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le spese, per il quale la relazione di cui all'art. 2, comma 4, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalità della gestione, che deve essere improntata al rispetto del principio di cui all' articolo 2 , comma 5, secondo periodo.
2. Le predette attività e servizi sono oggetto di contabilità separata da quella dell'istituzione scolastica. Nella scheda finanziaria deve essere prevista, a favore dell'istituzione scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature, nonché l'eventuale eccedenza di entrate, rispetto alle spese, che costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella contabilità della medesima istituzione, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate "attività per conto terzi".
3. Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti il consiglio di istituto dispone l'immediata cessazione della vendita di beni e delle attività
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.