D.I. Pubblica istruzione 01.02.2001, n. 44
Titolo III - Scritture contabili e contabilità informatizzata
1. I documenti contabili obbligatori sono:
a) il programma annuale;
b) il giornale di cassa;
c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
d) il registro del conto corrente postale;
e) gli inventari;
f) il registro delle minute spese;
g) il registro dei contratti stipulati a norma dell' articolo 31 , comma 3;
h) il conto consuntivo.
2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.
3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall' articolo 2 , comma 5, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
4. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro dell'istituzione e siglate dal direttore.
A chiusura dell'esercizio il direttore attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti.
5. Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è responsabile il direttore.
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