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D.M. Pubblica istruzione 01.02.2001

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali, per l'anno scolastico 2000/2001. (G.U. 09.04.2001, n. 83)

Titolo I - Sperimentazioni di ordinamento e struttura

Art. 2 - Validità e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di ordinamento e di struttura

1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e confermati dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di studio quinquennali ad indirizzi magistrale e artistico sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. Con il decreto che individua annualmente le materie affidate ai commissari esterni e con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite, ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

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