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D.M. Pubblica istruzione 01.02.2001

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali, per l'anno scolastico 2000/2001. (G.U. 09.04.2001, n. 83)

Titolo III - Disposizioni comuni

Art. 6 - Adempimenti preliminari delle commissioni

1. Le commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

- esame del documento del consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;

- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;

- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.

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