D.M. Pubblica istruzione 16.02.2001, n. 33.
1. Eventuali incrementi degli importi indicati nei precedenti artt. 1 e 2, disposti ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.m. n. 547 del 7 dicembre 1999 citato nelle premesse debbono essere contenuti entro il limite del 10%.
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