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D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 10.03.2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. (G.U. 10.04.2001, n. 84)

Art. 1 - Beneficiari

1. Possono accedere al beneficio dell'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata per l'istruzione degli alunni delle scuole statali e paritarie, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie la cui situazione economica annua, determinata, per l'anno scolastico 2000-2001, a norma dell'articolo 2 e, a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, a norma dell'articolo 3, non sia superiore a trenta milioni di lire.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono individuare, in considerazione delle condizioni socio-economiche della popolazione, soglie di situazione economica annua superiori a quella stabilita nel comma 1 entro un tetto comunque non superiore a cinquanta milioni di lire.

3. L'assegnazione delle borse di studio è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico.

4. Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne.

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