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D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 10.03.2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. (G.U. 10.04.2001, n. 84)

Art. 5 - Modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono, nel quadro dei principi dettati dall'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, gli interventi per l'assegnazione delle borse di studio sulla base delle seguenti modalità e finalità:

a) individuazione delle specifiche condizioni economiche per l'assegnazione prioritaria delle borse di studio ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

b) individuazione delle tipologie di spese effettivamente sostenute, alla cui copertura parziale o totale sono destinate le borse di studio, ricomprendendo tra queste le spese per la frequenza, i trasporti, le mense e i sussidi scolastici;

c) determinazione dell'importo massimo delle borse di studio erogabili, eventualmente differenziato per ciascun ordine e grado di scuola frequentata;

d) individuazione dei criteri per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 4, comma 1, agli enti erogatori dei benefici.

2. Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al presente decreto è stabilito in L. 100.000.

3. La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata su apposito modulo predisposto dalle regioni e corredata, per l'anno scolastico 2000-2001, della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 4, nonché di autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, è consegnata all'ente individuato dalle suddette regioni.

4. Con la richiesta di cui al co. 3, i soggetti in possesso dei requisiti dichiarano altresì se intendono avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 1, co. 10, della legge 10.3.2000, n. 62. I relativi dati sono comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero tesoro

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