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Legge 26.02.2001, n. 30

Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della L. 10.10.1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della L. 12.04.1976, n. 205. (G.U. 02.03.2001, n. 51)

Art. 4 -

1. Contro la decisione del comitato di cui all'articolo 2, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

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