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Legge 26.02.2001, n. 30

Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della L. 10.10.1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della L. 12.04.1976, n. 205. (G.U. 02.03.2001, n. 51)

Art. 7 -

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.586 milioni per l'anno 2002, a lire 57.547 milioni per l'anno 2003 ed a lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001 - 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto a lire 53.961 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

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