Legge 28.02.2001, n. 26
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al D.L. 27 dicembre 2000, n. 392
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "e lire 49.969 milioni per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 49.969 milioni per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a decorrere dall'anno 2002";
al comma 3, le parole: "Per gli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2000";
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. All'articolo 208, comma 1, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale" sono sostituite dalle seguenti: "erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato".
4-ter. Il comma 3 dell'articolo 201 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 milioni dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Mi
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.