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Ordinanza MPI 08.02.2001, n. 23

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Titolo I - Disposizioni comuni

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio all'ufficio scolastico provinciale della provincia di titolarità, per la valutazione delle domande stesse, presentandole al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio, salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al dirigente scolastico dell'istituto di titolarità.

3. Il personale destinato all'estero presenta domanda di mobilità a condizione che non abbia perduto la titolarità della sede nel territorio metropolitano. La domanda deve essere inviata per il tramite del capo dell'ufficio dal quale dipende.

4. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall'art. 5 del C.C.D.N., deve presentare domanda al competente ufficio provinciale entro il 10 marzo 2001 ai fini dell'assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell'impossibilità di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati potranno presentare domanda di mobilità al predetto ufficio che l'inoltrerà al sistema informativo per l'assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

5. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, dovranno essere inviate al competente ufficio scolastico provinciale nella regione Piemonte.

6. Le

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