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Ordinanza MPI 08.02.2001, n. 23

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Titolo I - Disposizioni comuni

Art. 5 - Rinunce, revoche e rettifiche alle domande

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né l'allegata documentazione.

2. È consentita la rinuncia alle domande di movimento presentate. La richiesta di rinuncia dovrà essere direttamente inviata ai competenti uffici scolastici provinciali della provincia di titolarità dell'interessato e sarà presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il ventesimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al CED dei posti disponibili 1 .

3. Le istanze inviate dopo tale data potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano agli uffici competenti prima della data fissata per l'inizio delle rispettive operazioni di trasferimento e passaggio.

4. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, dovrà dichiarare esplicitamente se intende rinunciare a tutte le domande o ad alcune di esse. In tale ultimo caso dovrà chiaramente indicare le domande per le quali esprime rinuncia. In mancanza di tale precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande di movimento.

5. Non è ammessa la revoca, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale revoca venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la

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