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Ordinanza MPI 08.02.2001, n. 23

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Titolo I - Disposizioni comuni

Art. 6 - Pubblicazione del movimento

1. I trasferimenti e passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dall'autorità amministrativa che risulterà competente a seguito dell'articolazione sul territorio dell'ufficio scolastico regionale a norma del comma 7 art. 6 del D.P.R. 6.11.2000 n. 347, entro le date stabilite dal precedente art. 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all'albo dell'ufficio scolastico provinciale con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze. In particolare, per gli assistenti tecnici, saranno riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.

2. Al personale che ha conseguito il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola dove è titolare. Tale comunicazione viene inviata per conoscenza, qualora, trattasi di personale proveniente da altra provincia, all'ufficio scolastico provinciale della provincia di provenienza.

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