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Ordinanza MPI 08.02.2001, n. 23

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Titolo I - Disposizioni comuni

Art. 7 - Ricorsi

1. A norma dell'art. 484 del D.L.vo n. 297/94, tuttora in vigore ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo n. 387/98 e dell'art. 8 1° comma del D.L.vo n. 233/99, è ammesso ricorso gerarchico, in carta semplice, al Ministro della Pubblica Istruzione.

I ricorsi debbono essere presentati, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo dei movimenti, all'ufficio scolastico provinciale a cui è stata indirizzata la domanda di movimento. L'ufficio scolastico provinciale adito trasmetterà entro dieci giorni al competente ufficio per il contenzioso del personale scolastico del Ministero della Pubblica Istruzione, il ricorso debitamente protocollato, precisando la data dell'avvenuta notifica del medesimo ai controinteressati, nonché la data di pubblicazione dei risultati del movimento oggetto del ricorso.

Per il personale A.T.A. è ammesso ricorso, negli stessi termini, al competente organo collegiale di cui all'art. 549 del D.L.vo n. 297/94 presso l'ufficio scolastico provinciale della provincia alla quale si riferisce la richiesta di trasferimento.

Il ricorso può vertere anche su questioni oggetto del reclamo di cui ai successivi articoli 10, 14, 27 e 35.

2. I ricorsi debbono contenere l'esatta indicazione dell'organo cui vengono diretti, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi della notifica agli eventuali controinteressati.

3. I ricorsi si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il ricorso sia presentato direttamente all'uf

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