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Ordinanza MPI 08.02.2001, n. 23

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Titolo II - Personale docente

Capo I - Disposizioni generali e comuni

Art. 10 - Domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra

1. I docenti di ruolo delle scuole materne statali o di scuola elementare o di scuola di istruzione secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui sono titolari) o congiuntamente per entrambe.

Qualora intendano avvalersi di entrambe le facoltà, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal successivo art. 13; non si tiene conto della domanda che si riferisce alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

2. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto integrativo nazionale n. 2/2000, così come modificato e integrato dal C.C.D.N sottoscritto in data 18.1.2001.

3. I docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando un'unica domanda di trasferimento.

4. Il docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intenda chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, dovrà precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passag

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