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Ordinanza MPI 08.02.2001, n. 23

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Titolo II - Personale docente

Capo I - Disposizioni generali e comuni

Art. 9 - Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi

1. I trasferimenti ed i passaggi dei docenti delle scuole materne, delle scuole elementari, di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici ed istituti d'arte sono disposti dall'autorità amministrativa che risulterà competente a seguito dell'articolazione sul territorio dell'ufficio scolastico regionale a norma del comma 7 art. 6 del D.P.R. 6.11.2000 n. 347

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