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Ordinanza MPI 13.02.2001, n. 29

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali, per l'anno scolastico 2000/2001. (G.U. 09.04.2001, n. 83)

Art. 16 - Colloquio

1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto anche in forme multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della classe. Il colloquio prosegue, in conformità dell'art. 4, comma 5, del regolamento, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari.

4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione dagli argomenti attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli elaborati delle prove scritte.

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