Ordinanza MPI 13.02.2001, n. 29
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;
c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentate le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentate la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del regolamento, siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:
a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;
b) abbreviazione per obbligo di leva quando comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, citato in premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sos
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