Ordinanza MPI 13.02.2001, n. 29
1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo e dalla C.M. 22 novembre 2000, n. 261, coloro che:
a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame, in tal caso, i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondario superiore di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruz
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