Ordinanza MPI 13.02.2001, n. 29
1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali, paritari e licei linguistici di cui al comma 3 e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati a legalmente riconosciuti.
2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.
3. Per i candidati esterni, salvo quanto prevista dall'art. 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali ed i seguenti licei linguistici riconosciuti con legge:
a) civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano;
b) civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova;
c) istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;
d) liceo linguistico femminile "S. Caterina da Siena" di Venezia-Mestre;
e) liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo.
4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune a nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli istituti tecnici per le attività sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della circolare ministeriale n. 261 del 22 novembre 2000.
5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comun
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