Ordinanza MPI 13.02.2001, n. 29
1. I candidati esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2000 previsto del regolamento. La domanda deve essere stata corredata, oltre che da ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, da apposita dichiarazione sostitutiva, resa si sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, atta a comprovare il possesso, de parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere corredata, altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni degli ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4 della circolare ministeriale n. 261/2000.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, camma 3, e quella relativa alla frequenza dei corsi di esercitazioni didattiche, di tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro e non altre il 31 maggio 2001.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai provveditori agli studi e limitatamente a casi di gravi o documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2001, previsto dal regolamento. I provveditori agli studi danno immediata comunicazione agli interessati dell'ac
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