Ordinanza MPI 13.02.2001, n. 29
1. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi dalle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastica ad ogni candidato interno, sulle base della tabella A) allegata al regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singola discipline sui punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intere scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, co. 2, del regolamento, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.
3. Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico è attribuito del consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, co. 5, del regolamento.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stessa è attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della tabella B), e per promozione secondo le indicazioni dalla tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della tabella C). Agli alunni che frequentano l'ult
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