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CCNQ 23.01.2001

Contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli artt. 59-bis, 69 e 69-bis del D.Lgs. n. 29/93, nonché dell'art. 412-ter del codice di procedura civile. (G.U. 13.02.2001, n. 36)

Art. 2 - Facoltatività dell'arbitrato

1. Restando fermo il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, le parti possono concordare, in alternativa, di deferire la controversia ad un arbitro unico scelto di comune accordo, che deve appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 5, comma 4. Per l'impugnazione del lodo arbitrale si applica l'art. 412-quater del codice di procedura civile, e il comma 12 dell'art. 4 del presente accordo.

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