CCNQ 23.01.2001
1. Presso ogni direzione regionale del lavoro è costituita una camera arbitrale stabile, per il cui funzionamento è responsabile il direttore della direzione stessa o ad un suo delegato.
2. Presso ogni camera arbitrale stabile è depositata la lista dei designabili in ciascuna regione come arbitri unici in caso di mancato accordo diretto tra le parti, articolata, ove possibile, per comparti o aree.
3. Gli arbitri da includere nella lista sono scelti dalla cabina di regia di cui all'art. 1 in base a criteri che ne garantiscano l'assoluta imparzialità ed indipendenza. 4. Nella lista possono essere inclusi:
a) docenti universitari e ricercatori confermati di diritto del lavoro e relazioni industriali;
b) liberi professionisti con un'esperienza di contenzioso del lavoro non inferiore a cinque anni;
c) esperti di metodi di composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro che abbiano superato le prove conclusive dei corsi di formazione programmati dalla cabina di regia di cui all'art. 1;
d) ex magistrati con esperienza almeno quinquennale come giudici del lavoro.
Le liste possono essere aggiornate in qualsiasi momento con le procedure di cui all'art. 4 dello statuto della cabina di regia.
5. Ogni camera arbitrale dispone di un ufficio di segreteria incaricato di provvedere alla tenuta delle liste, ricevere le richieste di devoluzione ad arbitri delle controversie, effettuare il sorteggio dell'arbitro, assicurare la trasmissione degli atti e dei lodi concernenti arbitrati che si costituiscano presso camere stabili e conservare anche tutti gli atti concernenti arbitrati che si costituisca
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