D.M. Pubblica istruzione 25.01.2001, n. 104
1. I Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:
a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili;
b) capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;
c) professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
d) ricercatori universitari e assistenti di ruolo, ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, citate nella premessa;
e) capi di istituto, nonché docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che risultino collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;
f) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori;
g) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
h) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
i) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
l) docenti delle accademie di belle arti statali con almeno dieci anni di servizio di ruolo.
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