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D.M. Pubblica istruzione 25.01.2001, n. 104

Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (G.U. 07.04.2001, n. 82)

Art. 5 - Criteri di nomina dei Presidenti

1. I Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:

a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili;

b) capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;

c) professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;

d) ricercatori universitari e assistenti di ruolo, ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, citate nella premessa;

e) capi di istituto, nonché docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che risultino collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;

f) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori;

g) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;

h) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore;

i) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

l) docenti delle accademie di belle arti statali con almeno dieci anni di servizio di ruolo.

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