D.M. Pubblica istruzione 25.01.2001, n. 104
1. Le nomine dei presidenti sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
A) per i capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili:
a) nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;
b) d'ufficio, nei comuni della provincia di abituale dimora o di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;
B) per le altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) dell'articolo 5;
c) nei comuni della regione di abituale dimora o di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;
C) per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente:
d) d'ufficio, nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse né, limitatamente ai capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore, la nomina d'ufficio nella provincia di dimora o di servizio;
e) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.
2. Relativamente alle fasi di cui al comma 1, lettera b) e d), l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale direttivo della scuola.
3. Relativamente alla fase di cui
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