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Circolare RGS 07.06.2001, n. 25

Art. 2 - comma 12 - del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito nella L. 13.5.1988, n. 153 - Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio 2001.

L'articolo 2 del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2001 è risultata, secondo quanto comunicato dall'ISTAT, pari al 2,6 per cento.

In relazione alla suindicata rivalutazione sono state predisposte le unite tabelle contenenti i nuovi limiti di reddito familiare - arrotondati alle 1000 lire superiori - da considerare, per il reddito conseguito nel 2000, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002. Le suddette tabelle prevedono:

1) A, B, C e D: l'assegno per il nucleo familiare nelle misure previste dalla legge n. 153/1988 per i nuclei con figli minori; 2) E: l'assegno per il nucleo familiare nelle misure previste dalla legge n. 153/1988 per i nuclei senza figli minori (che non hanno beneficiato della maggiorazione di £ 1.000.000 dei livelli di reddito di cui al D.M. 13.5.1998); 3) I - VI: la maggiorazione prevista dal D.M.11.4.1996; 4) 1 - 10: la maggiorazione prevista dal D.M. 19.3.1997; 5) 1a - 9a: la maggiorazione prevista dal D.M. 13.5.1998; 6) 11 - 20 e 20a: gli importi complessivi mensili dell'assegno per il nucleo familiare.

 

TABELLE RIASSUNTIVE

Dal 1° luglio 2001

Tabella 11

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili

Importo comples

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