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Decreto legge 12.06.2001, n. 217

Modificazioni al d.lgs. 30.07.1999, n. 300, nonché alla legge 23.08.1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo. (G.U. 12.06.2001, n. 134)

Art. 11 -

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al titolo IV, dopo il capo X è istituito il seguente: "Capo X-bis Ministero della salute.".

2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono inseriti i seguenti:

"Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero della salute.

2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero, con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree

funzionali:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria

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