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Decreto legge 12.06.2001, n. 217

Modificazioni al d.lgs. 30.07.1999, n. 300, nonché alla legge 23.08.1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo. (G.U. 12.06.2001, n. 134)

Art. 2 -

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. I Dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero dell'interno;

2) Ministero della giustizia;

3) Ministero dell'economia e delle finanze;

4) Ministero delle attività produttive;

5) Ministero delle politiche agricole e forestali;

6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

10) Ministero della salute.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero della difesa;

3) Ministero delle comunicazioni;

4) Ministero per i beni e le attività culturali.".

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