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Decreto legge 12.06.2001, n. 217

Modificazioni al d.lgs. 30.07.1999, n. 300, nonché alla legge 23.08.1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo. (G.U. 12.06.2001, n. 134)

Art. 8 -

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

"1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.".

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