D.M. MIUR 04.06.2001, n. 103
1. A decorrere dall'anno a.s. 2001/2002, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento, approvato con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201, d'ora in poi denominato regolamento.
2. Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell'art. 5, comma 3, del regolamento, per l'attribuzione delle supplenze, nei casi previsti dagli articoli 1 e 7 del regolamento stesso.
3. Le nuove graduatorie di circolo e d'istituto, che sostituiscono integralmente quelle funzionanti nell'anno scolastico 2000/2001, conservano validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 5 del regolamento. Resta ferma la possibilità da parte di ciascuna scuola di acquisire, per gli anni scolastici successivi al 2001/2002, ulteriori domande di supplenze da parte degli aspiranti, che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle tre fasce di cui al comma 2, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 9, 10, 11 e 12, del regolamento.
4. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente assolto in sede di attribuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie permanenti. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle
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