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D.M. MIUR 04.06.2001, n. 103

Attribuzione delle supplenze temporanee al personale docente ed educativo. (G.U. 08.06.2001, n. 45)

Art. 11 - Insegnamento di sostegno

1. Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione, di cui all'articolo n. 325 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 287 del 30 novembre 1999 attuativo del decreto interministeriale n. 460 del 4 novembre 1998, possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicaps psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole, per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni.

Le domande per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado possono essere presentate, con riferimento all'area disciplinare per cui si ha titolo, secondo le disposizioni di cui al successivo, comma 4, anche in scuole in cui non si è inclusi in normali graduatorie di insegnamento.

2. Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare, in ciascun circolo didattico o istituto comprensivo, sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del regolamento.

3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, in ciascuna istituzione è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento; in detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.

In relazione alla specificità di valutazione dei titoli del personale aspirante a supplenze per la classe di concorso 77/A - Strumento musicale nella scuola media, di cui al precedente art. 9, ed al fine di renderne il punteggio omogeneo a quello degli altri

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