D.M. MIUR 04.06.2001, n. 103
1. In relazione all'art. 1, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124 gli aspiranti che risultino tuttora inclusi:
a) nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426;
b) nelle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 (docenti di educazione fisica) e 44 (docenti di educazione musicale) della legge 20 maggio 1982, n. 270;
b) hanno precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze relative ai corrispondenti insegnamenti rispetto al personale incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto.
2. Il diritto alla precedenza assoluta si esercita, comunque, nell'ambito delle disposizioni di cui al precedente art. 4, comma 2, per una sola provincia che, per gli aspiranti di cui al, comma 1, punto b), coincide con quella in cui figurano nella relativa graduatoria provinciale e per un massimo di trenta istituzioni scolastiche.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.