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D.M. MIUR 04.06.2001, n. 103

Attribuzione delle supplenze temporanee al personale docente ed educativo. (G.U. 08.06.2001, n. 45)

Art. 2 - Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto:

Prima fascia : gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d'istituto, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del regolamento;

Seconda fascia : gli aspiranti, non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono, altresì, inseriti in tale fascia, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51;

Terza fascia : gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

a) posti di insegnamento di scuola materna:

diploma di scuola magistrale;

diploma di istituto magistrale;

laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola materna;

b) posti di insegnamento di scuola elementare:

diploma di istituto magistrale;

laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola elementare;

c) cattedre di scuola secondaria di primo grado:

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