D.M. MIUR 04.06.2001, n. 103
1. Gli aspiranti debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).
2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
c) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
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