D.M. MIUR 04.06.2001, n. 103
1. La domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto deve essere presentata, utilizzando esclusivamente l'apposito modello conforme a quello allegato al presente decreto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare un solo modulo di domanda complessivamente per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso; in tale modulo-domanda possono essere indicate fino ad un massimo di trenta istituzioni scolastiche, appartenenti ad una sola provincia, col limite di dieci circoli didattici.
3. L'aspirante a posti di insegnamento di scuola materna e/o di scuola elementare può indicare fino a un massimo di dieci circoli didattici e fino a un massimo di venti istituti comprensivi.
4. Le indicazioni relative a codici di istituti comprensivi valgono, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola materna ed elementare, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di primo grado; per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado, impartiti presso istituti onnicomprensivi, occorre indicare lo specifico codice meccanografico.
5. Per il personale incluso in graduatorie permanenti di due province permane, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto, la scelta della provincia già operata per l'anno scolastico 2000/2001, ai sensi del comma 7, dell'art. 5 del regolamento; il personale in questione ha facoltà di
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