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D.M. MIUR 04.06.2001, n. 103

Attribuzione delle supplenze temporanee al personale docente ed educativo. (G.U. 08.06.2001, n. 45)

Art. 5 - Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli

1. Nel modulo di domanda e nelle relative avvertenze - che fanno parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al testo unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, di cui al precedente art. 4. Coloro che sono inseriti con riserva nelle graduatorie permanenti possono presentare domanda di inserimento nella seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in base al titolo posseduto non gravato da riserva.

3. In deroga al termine di cui al precedente, comma 2, gli aspiranti che hanno in corso procedure per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità, anche a seguito del superamento dell'esame finale sostenuto nelle S.S.I.S., hanno titolo a richiedere, per i corrispondenti insegnamenti, l'inclusione in graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia e tale indicazione sarà ritenuta valida purché, entro il 31 agosto 2001, la relativa procedura sia completata e l'aspirante abbia conseguito l'abilitazione o idoneità.

A tal fine, entro il predetto termine, gli aspiranti interessati dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica alla scuola che gestisce la loro domanda, specificando l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con cui è stata conseguita l'abilitazione o l'idoneità.

Decorso tale termine senza che la procedura sia stata c

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