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D.M. MIUR 04.06.2001, n. 103

Attribuzione delle supplenze temporanee al personale docente ed educativo. (G.U. 08.06.2001, n. 45)

Art. 8 - Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A", annessa al regolamento e relative note in calce

1. I servizi prestati in qualità di "assistente di lingua", sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia.

2. Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

3. Il servizio d'insegnamento prestato presso scuole non statali è valutabile esclusivamente se sia stato assolto l'obbligo di versamento dei relativi contributi previsti, secondo le disposizioni normative che disciplinano la tipologia di rapporto di lavoro attivata.

4. Ai fini della valutazione del servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero, di cui alla nota n. 2, in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al regolamento, è valutato come servizio di prima o di seconda fascia - a seconda se specifico o meno rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione - l'insegnamento su posti di contingente statale italiano, reso sia in scuole italiane statali, sia in scuole italiane legalmente riconosciute o con presa d'atto, sia in scuole straniere.

Analoga valutazione si applica al servizio prestato in scuole italiane legalmente riconosciute anche se per il relativo rapporto di lavoro non è previsto atto di nomina dell'amministrazione degli affari esteri.

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