D.M. MIUR 04.06.2001, n. 103
1. Le graduatorie di strumento musicale nella scuola media, per l'a.s. 2001/2002, sono così costituite:
una prima fascia, comprendente tutti i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti e una terza fascia, comprendente gli aspiranti in possesso del diploma specifico di conservatorio.
La seconda fascia viene costituita solo a seguito dell'espletamento delle sessioni riservate di abilitazione, indette ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001.
Contestualmente agli abilitati in tale sessione, potrà essere inserito, a domanda nella stessa fascia, il personale abilitato in educazione musicale nelle scuole medie, che abbia prestato servizio di insegnamento di strumento musicale con il possesso del prescritto titolo di studio per almeno 360 giorni, ai sensi del citato art. 6.
Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni relative all'inclusione in seconda fascia delle graduatorie d'istituto, saranno impartite successive disposizioni.
2. In via transitoria, per l'anno scolastico 2001/2002, in attesa dei provvedimenti di definizione dei titoli di accesso e di adozione della tabella di valutazione dei titoli relativamente alla nuova classe di concorso 77/A, cui fa rinvio l'art. 6 del regolamento, gli aspiranti accedono alle graduatorie di istituto di terza fascia con possesso del diploma specifico di conservatorio con il punteggio loro spettante, in base alla tabella di valutazione, annessa al decreto ministeriale 13 febbraio 1996, riportata come allegato B al regolamento.
3. Alla valutazione dei titoli artistici provvedono, secondo autonome modalità disposte da ciascun ufficio territoriale competente, le medesime commissioni costituite presso gli Uffici scolastici provinciali per la compilazione dell
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