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D.M. MIUR 08.06.2001

Equipollenza della laurea in lettere alla laurea in conservazione dei beni culturali, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi. (G.U. 02.10.2001, n. 229)

Formula iniziale

Preambolo

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Visto il decreto interministeriale 10 giugno 1998 che ha previsto l'equipollenza della laurea in conservazione dei beni culturali alla laurea in lettere ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la richiesta di equipollenza tra il diploma di laurea in lettere alla laurea in conservazione dei beni culturali al fine della partecipazione ad un concorso avanzata dal dott. Muccin;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 febbraio 2001 ha espresso il parere n. 160 nel quale ritiene che "tale equipollenza non può essere reciproca, e pertanto non solo nello specifico caso, ma in generale si deve considerare già acquisita, a tutti i fini, la reciproca equipollenza tra i due titoli di laurea quadriennali";

Decreta:

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